Legge 1137/1955
Art. 48 — Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il num…
Art. 48. Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme. Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta'. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita', le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado. Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non e' previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado, e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta', e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine di due anni, sempre che non siano stati gia' raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono valutati nuovamente nell'anno successivo e, qualora dichiarati non idonei oppure dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'art. 31, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempreche' nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 48.
Modifica · 1
- L. 295/02 — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficialiautoritativoha disposto (con l'art. 6) la modifica dell'art. 48, ultimo comma.
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