Legge 1137/1955
Art. 46 — Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale
Art. 46. Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Le tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero e' raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno. Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai provvedimenti di cui all'art. 44, lettera d), salvo che il collocamento in soprannumero sia disposto in applicazione dell'art. 29, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 48 della presente legge, sono effettuate in aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma precedente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 46.
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