Legge 1137/1955
Art. 4 — L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in poss…
Art. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 4.
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