Legge 1137/1955
Art. 32 — Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause s…
Art. 32. Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'art. 30.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 32.
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