Legge 1137/1955
Art. 23 — La Commissione superiore, la Commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzame…
Art. 23. La Commissione superiore, la Commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina. Le Commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorita' da cui dipende l'ufficiale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 23.
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