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Legge 1137/1955

Art. 2 — L'avanzamento degli ufficiali ha luogo: ad anzianita'; a scelta

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/2parte di Legge 1137/1955
Art. 2. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo: ad anzianita'; a scelta. L'avanzamento puo' aver luogo anche per meriti eccezionali.

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