Legge 1137/1955
Art. 192 — Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati presso enti, comandi o unita' internaz…
Art. 192. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati presso enti, comandi o unita' internazionali ovvero destinati in Somalia, sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma precedente ha luogo il 1 gennaio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al comma stesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il provvedimento e' adottato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con quello per il tesoro.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 192.
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