Legge 1137/1955
Art. 186 — Ai colonnelli e ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Esercito, appartenenti ai servizi…
Art. 186. Ai colonnelli e ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Esercito, appartenenti ai servizi tecnici di artiglieria o della motorizzazione, nei cui confronti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano trovato applicazione le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 8 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, continuano ad applicarsi nel grado rivestito i limiti di eta' del grado superiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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