Legge 1137/1955
Art. 176 — L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica che, compr…
Art. 176. L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica che, compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva, e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei suddetti limiti di anzianita'. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo. L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, prescindendo dal disposto del primo comma dell'art. 107.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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