Legge 1137/1955
Art. 174 — All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vi…
Art. 174. All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa l'iscrizione nel quadro di avanzamento a norma dell'art. 76 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'art. 49. All'ufficiale, che in seguito agli accertamenti di carattere sanitario sia risultato fisicamente idoneo o per il quale l'inchiesta disciplinare si sia conclusa in senso favorevole, si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'art. 49 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 172 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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