Legge 1137/1955
Art. 17 — La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina e' composta: a) da un ammiraglio di squadra, presidente;…
Art. 17. La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina e' composta: a) da un ammiraglio di squadra, presidente; b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello; c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione e' composta, rispettivamente, come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore della Marina. Interviene con voto consultivo il direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello piu' anziano destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 17.
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