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Legge 1137/1955

Art. 166 — L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che, compresi…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/166parte di Legge 1137/1955
Art. 166. L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che, compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva, e, nei caso abbiano subito detrazione di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianita'. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo. L'ufficiale compreso nei limiti di anzianita' per la iscrizione in un quadro di avanzamento ad anzianita', se giudicato idoneo e sia gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. Per l'ufficiale compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione in un quadro di avanzamento a scelta comparativa, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro l'ufficiale venga a precedere un pari grado gia' promosso, egli e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. Per le promozioni degli ufficiali di cui al presente articolo si prescinde dal disposto del primo comma dell'art. 107.

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