Legge 1137/1955
Art. 161 — Al guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo della Marina, che si trovi nelle condizioni …
Art. 161. Al guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo della Marina, che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del precedente art. 160, si applica il disposto della lettera a) del secondo comma dell'art. 49. Il guardiamarina o sottotenente che non si trovi nelle condizioni indicate nel terzo comma di detto art. 160, se giudicato idoneo all'avanzamento e sia gia raggiunto dal turno di promozione, e' promosso con anzianita' assoluta corrispondente alla data della vacanza. L'ufficiale e' iscritto nel ruolo del grado superiore prima del pari grado di lui meno anziano.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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