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Legge 1137/1955

Art. 158 — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/158parte di Legge 1137/1955
Art. 158. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, gia' appartenenti ai soppressi ruoli dei comandi marittimi e dei servizi, sono valutati per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nei ruoli normali, prescindendo dal raggiungimento dei periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dall'art. 38.

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