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Legge 1137/1955

Art. 156 — Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina anteriormente alla data di entrata in vigore della presente…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/156parte di Legge 1137/1955
Art. 156. Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di carica prescritti ai fini dell'avanzamento dal testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e' computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118.

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