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Legge 1137/1955

Art. 153 — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del l'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per ef…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/153parte di Legge 1137/1955
Art. 153. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del l'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per effetto della applicazione dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono collocati nella posizione di "a disposizione" a partire dalla data di entrata, in vigore della presente legge e permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' del proprio grado, ma comunque non oltre quattro anni dalla data predetta.

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