Legge 1137/1955
Art. 150 — L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale di complemento giudicati non prescelti per l'avanzament…
Art. 150. L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale di complemento giudicati non prescelti per l'avanzamento, i quali, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, abbiano acquisito titolo ad una seconda valutazione, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonche' dal disposto del primo comma dell'articolo 107. Analogamente si provvede nei confronti dell'ufficiale gia' della riserva che, giudicato non prescelto per l'avanzamento anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, sia stato trasferito in ausiliaria in applicazione degli art. 100 e 101 della stessa legge n. 113 e in tale posizione abbia raggiunto i requisiti gia' previsti dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, per aver titolo ad una seconda valutazione nella posizione di riserva.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.