Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 15
Legge 1137/1955

Art. 15 — La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) dagli ufficiali generali che rivesto…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/15parte di Legge 1137/1955
Art. 15. La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della Sezione aeronautica dei Consiglio superiore delle Forze armate; b) dai tre generali di squadra aerea che siano o siano stati, anche con grado inferiore, preposti a comandi di zona aerea territoriale ovvero a comandi di grande unita' equiparati a comando di squadra aerea, piu' anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera a); c) dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo. Assume la presidenza il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea piu' anziano tra i presenti. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.