Legge 1137/1955
Art. 147 — L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore …
Art. 147. L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione o il giudizio di avanzamento a norma, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, e' valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'art. 49 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita', e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 146 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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