Legge 1137/1955
Art. 132 — L'avanzamento per merito di guerra e' conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente e…
Art. 132. L'avanzamento per merito di guerra e' conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualita' professionali. L'ufficiale non piu' valutabile per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta non puo' conseguire avanzamento per merito di guerra. L'ufficiale che sia riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contributo. Per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado alla data predetta, di un numero di posti pari alle aliquote dell'organico in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite dalle tabelle numeri 8, 9, 10 annesse alla presente legge. Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianita' superiore di un anno a quella da lui posseduta. L'ufficiale non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, ne' oltrepassare il pari grado gia' piu' anziano che abbia in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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