Legge 1137/1955
Art. 127 — L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di …
Art. 127. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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