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Legge 1137/1955

Art. 114 — L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso sol…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/114parte di Legge 1137/1955
Art. 114. L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianita' appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e ruoli speciali, dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianita' appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

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