Legge 1137/1955
Art. 111 — L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di eta', che all'atto della cessazione dal servizio permanente…
Art. 111. L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di eta', che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nella ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione e prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonche' dal disposto del primo comma dell'articolo 107;
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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