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Legge 1137/1955

Art. 103 — Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/103parte di Legge 1137/1955
Art. 103. Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva. L'avanzamento ha luogo ad anzianita'.

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