Legge 1137/1955
Art. 103 — Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli…
Art. 103. Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva. L'avanzamento ha luogo ad anzianita'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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