Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 10
Legge 1137/1955

Art. 10 — I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo,…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/10parte di Legge 1137/1955
Art. 10. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di Capo di Stato maggiore della difesa. Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro. I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito. I componenti delle Commissioni si pronunziano con votazione segreta. Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 9 Art. 11 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.