Legge 599/1954
Art. 95 — Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, il testo …
Art. 95. Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 3 febbraio 1938 n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, contenente norme sul reclutamento ed avanzamento sottufficiali e militari di truppa nonche' sullo stato dei sottufficiali della Aeronautica, e successive modificazioni. E' pure abrogato l'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, e successive modificazioni, per la parte riguardante i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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