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Legge 599/1954

Art. 77 — Agli effetti degli articoli 65 e 69, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/77parte di Legge 599/1954
Art. 77. Agli effetti degli articoli 65 e 69, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica. Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, puo' far pervenire la memoria difensiva di cui all'art. 74.

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