Legge 599/1954
Art. 73 — Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente del…
Art. 73. Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non puo' rifiutarsi. Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70. L'ufficiale difensore e' vincolato al segreto d'ufficio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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