Legge 599/1954
Art. 71 — Il sottufficiale sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un component…
Art. 71. Il sottufficiale sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina. Il componente ricusato e' sostituito.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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