Legge 599/1954
Art. 57 — Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permane…
Art. 57. Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma puo' entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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