Legge 599/1954
Art. 55 — Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al rag…
Art. 55. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di eta'. Il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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