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Legge 599/1954

Art. 37 — Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previst…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/37parte di Legge 599/1954
Art. 37. Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

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