Legge 599/1954
Art. 29 — Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneita…
Art. 29. Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere dei periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. Se trattisi di infermita' provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. Se trattisi di infermita' non proveniente da causa di servizio al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 599/1954 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.