Legge 599/1954
Art. 14 — Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art
Art. 14. Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 24, deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina. Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneita' al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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