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Legge 113/1954

Art. 96 — L'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un p…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/96parte di Legge 113/1954
Art. 96. L'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata di due anni stabilita dall'art. 22, rimane in tale posizione sino al termine del periodo concessogli.

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