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Legge 113/1954

Art. 92 — In tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione …

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/92parte di Legge 113/1954
Art. 92. In tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

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