Legge 113/1954
Art. 89 — Agli effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultim…
Art. 89. Agli effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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