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Legge 113/1954

Art. 87 — Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza dei giudizi ch…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/87parte di Legge 113/1954
Art. 87. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti. Fa introdurre quindi l'ufficiale, e: a) legge l'ordine di convocazione; b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale; c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa; d) chiede se i membri del Consiglio o il giudicando desiderino che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura. Il presidente e i membri del Consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Il giudicando puo' presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e puo' produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di dette facolta', ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il Consiglio ed allegati agli atti. Il presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale. Il Consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorita' che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini. Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il presidente mette ai voti il seguente quesito: "Il......... e' meritevole di conservare il grado ?". La votazione e' segreta. Il giudizio del Consiglio e' espresso a maggioranza assoluta. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del Consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti il Consiglio. Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministero. I componenti del Consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.

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