Legge 113/1954
Art. 72 — Puo' essere reintegrato nel grado:
Art. 72. Puo' essere reintegrato nel grado: 1) a domanda, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al n. 2 lettere a), b) e c) e n. 3 lettera a) dell'art. 70, quando le cause stesse siano venute a mancare; 2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3 lettera b) dell'art. 70, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri; 3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 4 dell'art. 70, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per l'ufficiale che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. L'ufficiale che abbia conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione; 4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 5 dell'art. 70, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del, grado ai sensi della lettera a) di detto n. 5, anche a norma della legge penale militare. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, e decorre dalla data del decreto. La reintegrazione nel grado dell'ufficiale gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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