Legge 113/1954
Art. 61 — L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento q…
Art. 61. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di eta' di cui alla tabella n. 4 annessa alla presente legge. Salvo il disposto dell'art. 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di eta', sia riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento e' collocato nella riserva di complemento. L'ufficiale collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma precedente puo', a domanda o d'autorita', essere reiscritto nella categoria di complemento, qualora riacquisti l'idoneita' prevista per detta categoria e non abbia raggiunto il limite di eta' stabilito dalla tabella n. 4. L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni 35, e' trasferito, con il grado e l'anzianita' posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacita', l'attitudine, gli studi compiuti e l'attivita' svolta nella vita civile. L'ufficiale, pero', che all'eta' anzidetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonche' l'ufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di eta' previsto dall'annessa tabella n. 4; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo. All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi nonche' all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo servizi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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