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Legge 113/1954

Art. 59 — L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge, ha, in tempo…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/59parte di Legge 113/1954
Art. 59. L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio: a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi; b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze; c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.

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