Legge 113/1954
Art. 59 — L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge, ha, in tempo…
Art. 59. L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio: a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi; b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze; c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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