Legge 113/1954
Art. 57 — L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di eta', sia stato co…
Art. 57. L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di eta', sia stato collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'art. 56 riacquisti l'idoneita' ai servizi dell'ausiliaria, puo', a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva e' computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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