Legge 113/1954
Art. 5 — L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa
Art. 5. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa. Per l'anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge. Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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