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Legge 113/1954

Art. 42 — L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado e' tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella pos…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/42parte di Legge 113/1954
Art. 42. L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado e' tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda. Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza. All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36.

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