Legge 113/1954
Art. 39 — L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per…
Art. 39. L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed e' collocato, a seconda della idoneita', nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno. L'ufficiale puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneita' al servizio, accertata dal collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra. L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di eta' previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sara' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio. All'ufficiale che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'art. 36 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sara' liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio affettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza pero' che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'art. 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 113/1954 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.