Legge 113/1954
Art. 37 — Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'art
Art. 37. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'art. 36 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo. Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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