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Legge 113/1954

Art. 16 — Con la professione di ufficiale e' incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/16parte di Legge 113/1954
Art. 16. Con la professione di ufficiale e' incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E' altresi' incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro.

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