Legge 113/1954
Art. 16 — Con la professione di ufficiale e' incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti…
Art. 16. Con la professione di ufficiale e' incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E' altresi' incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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