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Legge 113/1954

Art. 14 — Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita',…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/14parte di Legge 113/1954
Art. 14. Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita', in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Gli ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

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