Legge 113/1954
Art. 12 — L'ufficiale che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subira', all'…
Art. 12. L'ufficiale che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subira', all'atto della riammissione, una detrazione di anzianita' assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianita' posseduta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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