Legge 113/1954
Art. 118 — La presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di Forze armate diverse dall'Esercito, dalla Ma…
Art. 118. La presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di Forze armate diverse dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica o dei corpi militari od organizzati militarmente per i quali in base alle vigenti disposizioni siano applicabili le norme riflettenti lo stato degli ufficiali dell'Esercito, i relativi regolamenti, nonche' il regolamento di disciplina militare per gli ufficiali medesimi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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